Associazione
Musicale e Culturale
LICINIO REFICE |
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Ass. Musicale, Culturale 03010 Patrica (FR) Tel.: 338.56.04.603 Tel.: 347.57.89.256 banda.patrica@libero.it |
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CAPITOLO I: Sede – Rappresentanza - Scopo
E' costituita l'Associazione denominata " Associazione Musicale, Culturale e Turistica Licinio Refice".
L'Associazione ha sede in Patrica (Fr), P.zza S.Giovanni Battista. La sua rappresentanza politica spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Soci. CAPITOLO II: Soci e Mezzi Finanziari
Fanno parte dell’Associazione i simpatizzanti ed amanti della musica che accettino le finalità dell’Associazione e tutti coloro che esercitano o vogliono esercitare attività musicale. Sono considerati Soci Onorari ( risultanti da apposito registro) coloro che con lasciti, donazioni ed elargizioni contribuiscono ad arricchire il patrimonio dell’Associazione. I Soci accettano senza riserve, le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. Essi, inoltre hanno la facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti dell'Associazione. La qualità di Socio, da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, e di partecipare alle attività, secondo le modalità stabilite. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed entità alle quali essa ha aderito. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la podestà.
La qualifica di Socio si perde:
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto. La decadenza e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. CAPITOLO III: Patrimonio Sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
CAPITOLO IV: Esercizio Sociale - Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla relazione del bilancio. Gli utili saranno destinati a formare la riserva straordinaria. CAPITOLO V: Assemblea Generale
L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed elegge nel suo seno il Consiglio di Amministrazione. Deve essere convocata dal Presidente, o dal Consiglio, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dello stesso. Deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e per iscritto da almeno un decimo degli associati. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai Soci di avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione. L’invio dell’avviso deve avvenire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, per questo periodo, affisso alla sede sociale.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo cinque Soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o rinuncia, da persona designata dall’Assemblea. La nomina di Segretario sarà fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per deliberare modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, per deliberare nomine e poteri dei liquidatori previsti nell’art.20 i relativi verbali devono essere redatti da un Notaio. CAPITOLO VI: Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Gli Amministratori durano in carica due anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Essi eleggono il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure ogni volta che ne verrà fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione avviene a mezzo lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione. Le deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Esso può pertanto deliberare su tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell’oggetto sociale, tranne quelle devolute per legge alla competenza dell’Assemblea. Il Consiglio risponde del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario. CAPITOLO VII: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dirige l'Associazione e ne é il legale rappresentante:
Un membro del Consiglio di Amministrazione ha delega a sostituire il Presidente nel caso di sua assenza ed impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente da lui incaricato. CAPITOLO VIII: Direttore Artistico e Musicale
Il Direttore della Banda è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i non Soci. Egli ha il dovere di impartire lezioni ai nuovi allievi dietro retribuzione degli stessi, fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare l’efficienza e la continuità della Banda Musicale. Egli dipende dal Consiglio di Amministrazione al quale risponde del buon andamento della Banda sia dal lato artistico che disciplinare. Non può impegnare la Banda in servizi musicali pubblici che non siano stati autorizzati in precedenza dal consiglio di Amministrazione.
L’Associazione non ha scopo di lucro e tutte le eventuali entrate, sussidi,
donazioni, sovvenzioni delle Stato e Enti, saranno devoluti al raggiungimento
degli scopi di cui al precedente art.3. CAPITOLO IX: Disposizioni transitorie e finali
Il funzionamenti tecnico ed amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da apposito regolamento interno, da predisporsi dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla data di Costituzione e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci entro i sei mesi successivi.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea con maggioranza prescritta dalla legge, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti. |