Ass. Musicale, Culturale
Licinio Refice

P.zza S. Giovanni
03010 Patrica (FR)
Tel.: 338.56.04.603
Tel.: 347.57.89.256

banda.patrica@libero.it

LO STATUTO


CAPITOLO I: Sede – Rappresentanza - Scopo


Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata " Associazione Musicale, Culturale e Turistica Licinio Refice".


Articolo 2

L'Associazione ha sede in Patrica (Fr), P.zza S.Giovanni Battista. La sua rappresentanza politica spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 3

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

  • conservare l’antica istituzione bandistica sorta nel 1892 per iniziativa del Sig. Marchiafava Ettore

  • promuovere e diffondere la cultura musicale tra i cittadini di Patrica, contribuendo alla formazione della loro coscienza artistica, morale e civile attraverso l'organizzazione di corsi, scuole e seminari musicali

  • incoraggiare la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche e sociali, promosse da chiunque ne richieda la presenza

  • organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne e concorsi sia nazionali che internazionali

  • incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri

  • collaborare con Enti pubblici e privati ed altre Associazioni che perseguono finalità affini


Articolo 4

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Soci.



CAPITOLO II: Soci e Mezzi Finanziari


Articolo 5

Fanno parte dell’Associazione i simpatizzanti ed amanti della musica che accettino le finalità dell’Associazione e tutti coloro che esercitano o vogliono esercitare attività musicale. Sono considerati Soci Onorari ( risultanti da apposito registro) coloro che con lasciti, donazioni ed elargizioni contribuiscono ad arricchire il patrimonio dell’Associazione.

I Soci accettano senza riserve, le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. Essi, inoltre hanno la facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti dell'Associazione.

La qualità di Socio, da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, e di partecipare  alle attività, secondo le modalità stabilite. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed entità alle quali essa ha aderito. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la podestà.


Articolo 6

La qualifica di Socio si perde:

  • per dimissioni volontarie

  • per indegnità

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto. La decadenza e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.



CAPITOLO III: Patrimonio Sociale


Articolo 7

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • un numero illimitato di quote associative annuali dal valore variabile

  • dal 20% delle entrate nette derivanti da qualsiasi esecuzione musicale della Banda

  • da eventuali riserve straordinarie deliberate dall’Assemblea dei Soci

  • da contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo di conseguire le finalità dell’Associazione



CAPITOLO IV: Esercizio Sociale - Bilancio


Articolo 8

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla relazione del bilancio. Gli utili saranno destinati a formare la riserva straordinaria.



CAPITOLO V: Assemblea Generale


Articolo 9

L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed elegge nel suo seno il Consiglio di Amministrazione.

Deve essere convocata dal Presidente, o dal Consiglio, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dello stesso.

Deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e per iscritto da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai Soci di avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione. L’invio dell’avviso deve avvenire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, per questo periodo, affisso alla sede sociale.


Articolo 10

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Articolo 11

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo cinque Soci.


Articolo 12

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o rinuncia, da persona designata dall’Assemblea. La nomina di Segretario sarà fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per deliberare modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, per deliberare nomine e poteri dei liquidatori previsti nell’art.20 i relativi verbali devono essere redatti da un Notaio.



CAPITOLO VI: Consiglio di Amministrazione


Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori durano in carica due anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Essi eleggono il Presidente.


Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure ogni volta che ne verrà fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione avviene a mezzo lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione. Le deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre Consiglieri.


Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Esso può pertanto deliberare su tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell’oggetto sociale, tranne quelle devolute per legge alla competenza dell’Assemblea.

Il Consiglio risponde del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario.



CAPITOLO VII: Presidente del Consiglio di Amministrazione


Articolo 16

Il Presidente dirige l'Associazione e ne é il legale rappresentante:

  • ha la firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi

  • può rilasciare quietanza tanto alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici quanto a privati

  • può rilasciare procura per l’assistenza e la rappresentanza legale dell’Associazione davanti ad organi giurisdizionali ed amministrativi

Un membro del Consiglio di Amministrazione ha delega a sostituire il Presidente nel caso di sua assenza ed impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente da lui incaricato.



CAPITOLO VIII: Direttore Artistico e Musicale


Articolo 17

Il Direttore della Banda è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i non Soci.

Egli ha il dovere di impartire lezioni ai nuovi allievi dietro retribuzione degli stessi, fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare l’efficienza e la continuità della Banda Musicale.

Egli dipende dal Consiglio di Amministrazione al quale risponde del buon andamento della Banda sia dal lato artistico che disciplinare. Non può impegnare la Banda in servizi musicali pubblici che non siano stati autorizzati in precedenza dal consiglio di Amministrazione.


Articolo 18

L’Associazione non ha scopo di lucro e tutte le eventuali entrate, sussidi, donazioni, sovvenzioni delle Stato e Enti, saranno devoluti al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art.3.

CAPITOLO IX: Disposizioni transitorie e finali


Articolo 19

Il funzionamenti tecnico ed amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da apposito regolamento interno, da predisporsi dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla data di Costituzione e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci entro i sei mesi successivi.


Articolo 20

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea con maggioranza prescritta dalla legge, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.


Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti.